Art. 17.
(Nomina degli agenti di sicurezza).

      1. Possono essere nominate agenti di sicurezza le persone in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 18;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

          e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure

 

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di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata;

          h) iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ai servizi assicurativi e antinfortunistici prescritti;

          i) frequenza con profitto di appositi corsi professionali teorico-pratici, organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      3. La nomina degli agenti di sicurezza deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto privato di vigilanza che la richiede, è valida per un anno e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 13, comma 4.
      4. Prima di assumere servizio, l'agente di sicurezza presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto o ad un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personali dei titolare.
      5. L'attività di agente di sicurezza può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza.
      6. Le guardie particolari giurate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinate da enti pubblici o da altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari possono continuare

 

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a prestare la loro opera per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere di tale termine gli enti o i privati possono affidare i servizi resi dalle predette guardie a un istituto privato di vigilanza, richiedendo allo stesso di assumere alle proprie dipendenze le guardie addette se non intendono impiegarle in altre mansioni.
      7. L'ufficio per la sicurezza privata istituito presso ogni questura cura la tenuta di una banca dati degli agenti di sicurezza dipendenti da istituti privati di vigilanza autorizzati ad operare nella provincia. Copia della banca dati e di ogni suo aggiornamento sono trasmessi alla commissione, secondo modalità indicate dalla medesima commissione agli uffici per la sicurezza privata.
      8. All'agente di sicurezza che cambia istituto di vigilanza nell'ambito della medesima provincia o in una provincia diversa spetta di diritto la nuova nomina, previo accertamento sulla correttezza del comportamento tenuto nello svolgimento dei servizi presso l'istituto di provenienza. L'accertamento è effettuato dall'ufficio per la sicurezza privata della questura nel cui ambito territoriale ha sede l'istituto di vigilanza alle cui dipendenze ha operato l'agente di sicurezza. Il diritto alla nuova nomina è mantenuto per un anno dalla data di cessazione del precedente rapporto di lavoro presso un istituto di vigilanza. In tale caso l'ufficio per la sicurezza privata della questura verifica anche la correttezza del comportamento tenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
      9. Nella selezione degli aspiranti agenti di sicurezza gli istituti privati di vigilanza sono tenuti a privilegiare gli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di un'attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia o nella polizia municipale.
      10. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio del porto d'armi previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, ai sensi di
 

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quanto previsto dall'articolo 4 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Gli oneri relativi all'acquisto delle armi, alle tasse di concessione, alle visite mediche e alle esercitazioni pratiche di tiro sono a carico degli istituti privati di vigilanza.
      11. In presenza di mutamenti palesi e comprovati, in senso negativo, dei requisiti personali dell'agente di sicurezza, l'ufficio per la sicurezza privata provvede a revocare la nomina e il porto d'armi. La revoca della nomina ad agente di sicurezza e del porto d'armi hanno valore su tutto il territorio nazionale.